Art. 4.

      1. Ogni atto medico finalizzato a praticare l'eutanasia deve essere registrato ai sensi di quanto disposto dal capo V. A tale fine, il medico curante consegna, entro quattro giorni lavorativi, la documentazione prevista dall'articolo 6, debitamente compilata, alla Commissione nazionale di controllo e valutazione di cui all'articolo 5.